Statuto

STATUTO DEL COMITATO CITTADINO DI DRAGONA

Titolo I – Disposizioni generali

Art.1
(Disposizioni generali)

  1. E’ costituita l’associazione senza fini di lucro denominata: “Comitato Cittadino di Dragona”.
  2. Il Comitato Cittadino di Dragona, secondo quanto stabilito dalla Legge Quadro sul Volontariato (Legge n°266 del 11.08.1991), si costituisce quale associazione senza fini di lucro che agisce in piena autonomia e nella quale sono garantite la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
  3. Il Comitato Cittadino di Dragona agisce esclusivamente in conformità ai principi statutari attraverso il solo metodo del confronto delle idee, nel rispetto della dignità dell’individuo e della reciproca tolleranza.
  4. Il Comitato Cittadino di Dragona si riunisce in adunanza pubblica, salvo eccezioni date da motivi di ordine pubblico, e favorisce la partecipazione dei cittadini senza preclusione di ordine ideologico, religioso, politico e razziale.
  5. Il Comitato Cittadino di Dragona è un associazione apartitica.

Art.2
(Finalità del comitato)

  1. Il Comitato Cittadino di Dragona si propone 1’ordinato e civile sviluppo del comprensorio, la crescita culturale, la pratica sportiva, 1’educazione e sensibilizzazione della locale popolazione alla conoscenza, tutela, valorizzazione, conservazione, difesa dell’ ambiente e dei beni culturali.
  2. II comitato in relazione alle finalità di cui sopra può:
  • Stimolare i pubblici poteri all’assunzione di idonee iniziative finalizzate all’ordinato e civile sviluppo del comprensorio di Dragona.
  • Concorrere con enti pubblici e soggetti privati all’assunzione delle iniziative di cui sopra in qualunque sede, anche giurisdizionale.
  • Organizzare convegni, campagne, studi e manifestazioni culturali.
  • Elaborare proposte di legge, petizioni al Parlamento ed agli enti locali, ed iniziative verso le istituzioni.
  • Pubblicare un periodico di informazione sulle attività della associazione e delle sue articolazioni.
  • Promuovere sondaggi e ricerche, elaborazioni e proposte su temi rilevanti della vita economica, politica e culturale del territorio.
  • Pubblicare libri verdi, libri bianchi, documentazioni e dossier.

Art.3
(sede)

Il Comitato ha sede in Roma; mutamenti della sede potranno essere disposti dal Consiglio Direttivo.

Art.4
(Durata)

La durata della associazione è a tempo indeterminato.

Art.5
(Gestione economico finanziaria)

  1. I proventi dell’associazione sono costituiti dalle quote associative, dai contributi erogati a favore del Comitato da enti pubblici e privati, dai proventi delle pubblicazioni, dei congressi e di altre iniziative, nonché da donazioni, lasciti, e contributi in genere.
  2. L’ esercizio finanziario si chiude a1 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consultivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Poiché associazione non persegue alcun fine di lucro (art.1 comma 1), gli eventuali attivi di gestione verranno riportati a nuovo.

Titolo II – I soci

Art.6
(I soci)

  1. Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche interessate alle finalità di cui all’ art.2 del presente Statuto.
  2. L’associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori. Il titolo di socio fondatore appartiene di diritto alle persone che hanno partecipato alla seduta costitutiva dell’associazione. La qualifica di socio ordinario e di socio sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità di assegnazione e l’entità delle quote associative.
  3. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità, o incompatibilità personale con 1′ insieme degli altri soci. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, indegnità o incompatibilità verranno dichiarate a maggioranza dei 2/3. Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.
  4. I soci hanno il diritto di prendere visione e di essere informati degli atti emanati dal Comitato e dell’operato di questi.
  5. Il Comitato si impegna ad informare i soci con i mezzi ritenuti più validi.

Titolo III – Organigramma e funzionamento del Comitato

Art.7
(Organi del Comitato)

Sono organi del Comitato: il Presidente, il Consiglio Direttivo, 1’Assemblea dei Soci.

Art.8
(Il Presidente)

  1. Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato. Egli può, sentito il Consiglio Direttivo, compiere tutti gli atti pertinenti alle finalità del Comitato. Può rilasciare con la sola sua firma quietanze in favore di qualsiasi soggetto, anche enti pubblici; rilasciare procure per ricorsi, contro-ricorsi, memorie, diffide, atti di intervento, atti di rinuncia in qualunque sede amministrativa e giurisdizionale.
  2. II Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, il quale ne può anche deliberare la sfiducia, a scrutinio palese e con maggioranza assoluta.
  3. Il Presidente resta in carica per tre anni e può essere rieletto per i successivi mandati.
  4. In caso di assenza o di impedimento, o su specifica delega, i poteri e le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.
  5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, ed è supportato dal Segretario nel redigere il verbale delle sedute dei suddetti organi.
  6. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni tre mesi, e in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.
  7. Presenta, sentito il Tesoriere, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio preventivo e consuntivo.
  8. Il Presidente uscente provvede alla convocazione dell’assemblea elettiva entro 15 giorni dalla scadenza del suo mandato, ne stabilisce, in accordo con il Consiglio Direttivo, le modalità di espressione, nonché il luogo, la data e i tempi delle votazioni.
  9. Il Presidente attua e vigila sul pieno rispetto delle raccomandazioni espresse dai Garanti.

Art.9
(Il Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Comitato.
  2. Esso elegge a maggioranza assoluta il Presidente, che ne presiede le sedute. Può inoltre sfiduciarlo con votazione palese e maggioranza assoluta.
  3. Svolge insieme con il Presidente la funzione di indirizzo programmatico delle attività del Comitato.
  4. E’ composto dai Consiglieri delegati, in numero massimo di 15, i quali eleggono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed Tesoriere.
  5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in presenza di almeno 1/3 dei suoi membri.
  6. Il Consiglio Direttivo si può auto-convocare mediante la raccolta delle firme di 1/3 dei componenti confluenti in un ordine del giorno comune.
  7. II Consiglio può adottare un regolamento per regolare l’attività del Comitato e dei suoi organi.

Art.10
(Il VicePresidente)

  1. Il VicePresidente esercita in caso di assenza o di impedimento, o su specifica delega, i poteri e le funzioni del Presidente.
  2. E’ eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art.11
(Il Segretario)

  1. Il Segretario assiste il Presidente in tutte le sue funzioni.
  2. Provvede a redigere e custodire i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, nonché a custodire tutti gli atti e questi allegati e la corrispondenza.

Art.12
(Il Tesoriere)

  1. Il Tesoriere assiste il Presidente nel redigere il rendiconto economico annuale.
  2. E’ responsabile della gestione della cassa del Comitato.
  3. Può effettuare operazioni di cassa sentito e autorizzato dal Presidente, che ne risponde davanti al Consiglio Direttivo.

Art.13
(L’Assemblea dei Soci)

  1. L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con la quota annuale di adesione all’associazione.
  2. Essa elegge i membri del Consiglio Direttivo.
  3. L’ assemblea viene convocata una volta l’anno per la presentazione dell’indirizzo programmatico del Comitato e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei soci stessi. La convocazione verrà comunicata anticipatamente ai soci stessi a mezzo stampa o altro sistema ritenuto adeguato.
  4. L’Assemblea dei Soci viene convocata nelle modalità di cui all’art.8 comma 9, ogni tre anni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Titolo IV – Il Collegio dei Garanti

Art.14
(Il Collegio dei Garanti)

  1. Costituiscono l’organo di garanzia del Comitato Cittadino di Dragona ad essi spetta il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere in seno all’associazione.
  2. Vengono nominati individualmente, in numero di tre, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
  3. I Garanti si esprimono per mezzo di raccomandazioni che vanno considerate vincolanti.
  4. Tutti i soci e il Consiglio Direttivo possono ricorrere al parere dei Garanti per dirimere eventuali controversie.

Titolo V – Modifiche allo Statuto

Art.15
(Modifiche allo Statuto)

L’Assemblea dei soci può modificare il presente Statuto con una maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi membri.