Regolamento

 

 

TITOLO I – Disposizioni generali

 

Art.1

(adozione del Regolamento)

 

  1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 7, dello Statuto del Comitato Cittadino di Dragona, il Consiglio Direttivo adotta il presente Regolamento per la disciplina e l’organizzazione delle attività dell’Associazione.

 

Art.2

(finalità)

 

  1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni all’Associazione, così come i diritti e doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto della medesima.
  2. Il presente Regolamento individua ruoli e compiti del personale volontario al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente definite all’interno dello Statuto.

 

Art.3

(logo dell’Associazione)

 

  1. Il logo dell’Associazione è costituito da un serpente policromatico stilizzato che cinge una rappresentazione essenziale del quartiere, il tutto inscritto in un cerchio nel quale è riportata la scritta “Comitato Cittadino di Dragona – Curtis Draconis”.  
  2. Il logo e la denominazione dell’Associazione dovranno essere utilizzati per tutte le comunicazioni interne ed esterne riguardanti l’Associazione, potrà inoltre essere utilizzato per tutte le iniziative a carattere pubblicitario e di sponsorizzazione del Comitato Cittadino di Dragona.

 

Art.4

(iscrizione dei soci)

 

  1. I soci che intendono iscriversi all’Associazione, compilano il modulo di iscrizione e lo trasmettono all’Associazione per posta ordinaria, elettronica, via fax o consegnandolo a mano, e versano la quota associativa nelle casse dell’Associazione.
  2. La sottoscrizione del modulo di iscrizione comporta la piena accettazione e condivisione delle finalità dell’Associazione di cui all’articolo 2 dello Statuto.
  3. L’iscrizione è da considerarsi valida, salvo comunicazione contraria inviata dal Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento del modulo d’iscrizione, ferme restando le disposizioni in materia di indegnità e incompatibilità di cui all’articolo 6, comma 3, della Statuto.

 

Art.5

(qualifica dei soci e quote sociali)

 

  1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello Statuto sono previste le seguenti qualifiche:
    1. socio fondatore: spetta di diritto a coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
    2. socio ordinario: sono gli iscritti all’Associazione in regola con i pagamenti della quota associativa e che ottemperino ai doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
    3. socio sostenitore: sono tutti coloro che, volendo fornire un contributo finanziario aggiuntivo all’Associazione, versano quote superiori a quella ordinaria.
  2. Il Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell’anno precedente, determina l’entità della quota associativa ordinaria.

 

Art.6

(rimborsi spese ai soci operativi)

 

  1. Eventuali spese sostenute dai soci nello svolgimento delle attività connesse alle finalità sociali sono oggetto di rimborso dietro presentazione dei necessari giustificativi.
  2. Il Tesoriere, sentito il Presidente, provvede a liquidare gli importi dovuti dopo le opportune verifiche di compatibilità di bilancio.
  3. Il Consiglio Direttivo stabilisce il limite massimo di spesa oltre il quale l’impegno di risorse da parte dei soci deve essere formalmente deliberato, pena il mancato rimborso della spesa.  

 

 

 

TITOLO II – Elezione e nomina delle cariche direttive

 

Art. 7

(indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo)

 

  1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo uscente, indice, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, dello Statuto, le elezioni stabilendo e comunicando agli elettori le modalità di espressione del voto, nonché il luogo e la data; quest’ultima va definita nei tempi strettamente necessari all’organizzazione delle elezioni, e comunque non oltre tre (3) mesi dallo scioglimento del Consiglio Direttivo.

 

Art. 8

(immissione al voto)

 

  1. Possono votare tutti i soci regolarmente iscritti all’Associazione e i non soci che sottoscrivano la tessera associativa contestualmente all’espressione del voto.

 

 

 

Art. 9

(eleggibilità)

 

  1. Sono eleggibili tutti i soci residenti nel quartiere o che vi operino stabilmente, che alla data delle elezioni abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità definite al successivo articolo 11.

 

Art. 10

(presentazione delle candidature)

 

  1. Tutti gli soci eleggibili possono presentare la propria candidatura facendo pervenire all’Associazione le proprie generalità a mezzo di posta ordinaria, elettronica, via fax o consegnandole a mano.
  2.  Il Consiglio Direttivo comunica attraverso il proprio sito www.dragona.it, affissione pubblica e comunicazione agli organi di stampa il momento in cui sarà possibile inviare le candidature.
  3. I soci eleggibili possono trasmettere in allegato alla candidatura un sintetico profilo personale e una breve lettera motivazionale e programmatica. Tutto il materiale inviato sarà reso pubblico sul sito dell’Associazione.

 

Art. 11

(la Commissione Elettorale)

 

  1. Il Consiglio Direttivo costituiscela Commissione Elettorale, la quale predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni, costituisce i seggi, verifica il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e si occupa dello scrutinio.
  2. La Commissione Elettoraleè composta da cinque (5) membri tra i quali sono indicati un Presidente e un Segretario verbalizzante.
  3. La Commissione Elettorale redige un verbale delle operazioni di scrutinio, proclama gli eletti in ordine alle preferenze ricevute e convoca, nel più breve tempo possibile, la prima riunione del Consiglio Direttivo entrante.

 

Art. 12

(modalità di espressione del voto)

 

  1. Il voto viene espresso mediante l’apposizione di una croce che manifesti univocamente la volontà dell’elettore di esprimere il voto per uno o più candidati.
  2. Le schede rese riconoscibili dalla presenza di altri segni, oltre alla preferenza per i candidati scelti, saranno considerate nulle.
  3. Ogni elettore può esprimere fino a cinque preferenze. 

 

Art. 13

(prima convocazione del Consiglio Direttivo entrante)

 

  1. Il Consiglio Direttivo entrante, convocato dalla Commissione Elettorale, è presieduto dal membro più anziano per età.

TITOLO III – Funzionamento della struttura

 

Art. 14

(l’Assemblea dei soci)

 

  1. L’assemblea delibera a maggioranza semplice, alla prima chiama in presenza del 50% più uno dei soci, alla seconda chiama, da tenersi ad almeno trenta (30) minuti dalla prima, in presenza di qualsiasi numero di soci.
  2. Nell’espressione di voto in Assemblea non sono ammesse deleghe.

 

Art. 15

(funzionamento del Consiglio Direttivo)

 

  1. La convocazione del Consiglio Direttivo, ai sensi dall’articolo 9 dello Statuto, è comunicata ai Consiglieri con almeno sette (7) giorni di anticipo. In casi di eccezionale urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato senza preavviso.
  2. Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a mezzo di deliberazioni registrate sul libro dei verbali e pubblicamente accessibili.
  3. Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte ai soci e, salvo impedimenti, pubbliche. Qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo può decidere di riunirsi a porte chiuse.
  4. Il Consiglio Direttivo delibera secondo le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, dello Statuto, in caso di parità, il voto del Presidente risulta prevalente.
  5. Il Consiglio Direttivo delibera a voto palese, tuttavia, decisioni che possano riguardare persone fisiche possono essere adottate ricorrendo allo scrutinio segreto, in tal caso non valgono le disposizioni di cui al precedente comma.
  6. Il Consiglio Direttivo può adottare circolari di carattere organizzativo con la finalità di definire nel dettaglio ulteriori aspetti di natura organizzativa, fermo restando quanto stabilito nel presente Regolamento e nello Statuto associativo.  
  7. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo approva il bilancio previsionale (budget) per l’anno in corso.
  8. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
  9. Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Garanti, può deliberare in merito alla decadenza del socio, nella qualità di Consigliere, ai sensi dall’articolo 6, comma 3, dello Statuto. Il Consigliere decaduto viene sostituito con il primo dei non eletti.
  10. Il Consiglio Direttivo prende atto dell’automatica decadenza dalla carica del Consigliere che, senza giustificati motivi, non abbia partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo per un periodo di quattro (4) mesi. Il Consigliere decaduto viene sostituito con il primo dei non eletti.
  11. Alla scadenza del termine previsto dal proprio mandato il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica, per il disbrigo degli affari correnti, fino alla data della prima convocazione del Consiglio Direttivo entrante.

 

 

 

Art. 16

(il Presidente)

 

  1. Sottoscrive tutti i documenti ufficiali prodotti a nome dell’Associazione, eventuali deroghe sono concesse solo su deliberazione del Consiglio Direttivo.
  2. Formula l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e lo comunica ai Consiglieri contestualmente all’invio convocazione.
  3. Entro il 30 marzo sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo il bilancio previsionale (budget) per l’anno in corso.
  4. Entro il 30 marzo sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente corredato da una relazione sulle attività svolte.
  5. Il Presidente ha la facoltà di adottare decisioni su temi ordinari e di carattere non strategico, laddove le tempistiche a disposizione o la natura delle stesse, non siano compatibili con la convocazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente informa il Consiglio Direttivo quanto prima possibile, ed ogni caso nella prima riunione dello stesso.  

 

Art. 17

(il Segretario)

 

  1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 11 dello Statuto, il Segretario è responsabile, in solido con il Presidente, del funzionamento amministrativo e burocratico dell’Associazione.
  2. In caso di assenza le funzioni, di cui al precedente comma, sono svolte direttamente dal Presidente o da altro Consigliere individuato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 18

(il Collegio dei Garanti)

 

  1. I Garanti sono individuati dal Consiglio Direttivo tra i soci dell’Associazione tenendo conto dell’onorabilità e dell’esperienza dei medesimi.
  2. Il Collegio dei Garanti è formato da 3 (tre) membri tra i quali sono indicati un Presidente e un segretario verbalizzante.
  3. Il Collegio dei Garanti interviene in tutte quelle situazioni e/o condizioni che producono contenziosi tra associati e/o tra associati ed il Consiglio Direttivo.
  4. Il Collegio dei Garanti vaglia le domande di iscrizione all’Associazione, eventuali riserve in merito sono riportate al Consiglio Direttivo.
  5. Il Collegio dei Garanti vaglia le candidature presentate dai soci, di cui all’articolo 11 del presente Regolamento, eventuali riserve in merito sono riportate al Consiglio Direttivo.

 

Art. 19

(organizzazione operativa)

 

  1. Fermo restando quanto disposto dal titolo III dello Statuto in relazione agli organi dell’Associazione e al loro funzionamento, il Consiglio Direttivo può autonomamente adottare la struttura operativa che ritiene più adeguata al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2, dello Statuto.
  2. Il Consiglio Direttivo, anche in funzione della struttura operativa che decide di adottare, può incaricare, individuandoli tra i Consiglieri, dei Responsabili Operativi d’area o di progetto.
  3. Il Responsabile Operativo svolge le seguenti funzioni:
    1. coordina i progetti e le attività dei soci assegnati agli stessi;
    2. gestisce i contatti;
    3. predispone i resoconti dell’attività svolta ed illustra al Consiglio Direttivo, proposte progetti, problematiche e sviluppi relativi all’area operativa o al progetto di competenza.

 

Art. 20

(avvalimento di collaboratori e/o professionisti)

 

  1. Per lo svolgimento della propria attività operativa, il Consiglio Direttivo può avvalersi di collaboratori e/o professionisti, individuati tra i soci dell’Associazione.
  2. Tutte le attività prestate dai soci di cui al precedente comma sono da intendersi svolte a titolo gratuito, fermo restando quanto previsto all’articolo 6 del presente Regolamento.

 

Art. 21

(la comunicazione)

 

  1. Il Consiglio Direttivo definisce le strategie di comunicazione dell’Associazione.
  2. Il Presidente è responsabile esecutivo della comunicazione interna ed esterna dell’Associazione e ad esso spetta la gestione dei rapporti con i media e il rilascio di esternazioni a nome dell’Associazione che non sia state precedentemente concordate con il Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare un Consigliere a svolgere, anche solo in parte, i compiti ad esso attribuiti dal precedente comma 2.

 

Art. 22

(provvedimenti disciplinari)

 

  1. Il Consiglio Direttivo può adottare, sentito il Collegio dei Garanti, provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento nei confronti dei soci. 

 

 

Art. 23

(disposizioni finali)

 

  1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell’Associazione.
  2. Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo.
  3. Il presente Regolamento è composto da sei (6) pagine, opportunamente dattiloscritte, da tre (3) Titoli e da ventitré (23) articoli.